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ART. 95 Spese per prestazioni di lavoro [n.d.r. ex art. 62] (1)

Ultimo aggiornamento del:

1. Le spese per prestazioni di lavoro dipendente

deducibili nella determinazione del reddito comprendono

anche quelle sostenute in denaro o in

natura a titolo di liberalità a favore dei lavoratori,

salvo il disposto dell’articolo 100, comma 1.

2. Non sono deducibili i canoni di locazione anche

finanziaria e le spese relative al funzionamento

di strutture recettive, salvo quelle relative a servizi

di mensa destinati alla generalità dei dipendenti

o a servizi di alloggio destinati a dipendenti

in trasferta temporanea. I canoni di locazione anche

finanziaria e le spese di manutenzione dei

fabbricati concessi in uso ai dipendenti sono deducibili

per un importo non superiore a quello che

costituisce reddito per i dipendenti stessi a norma

dell’articolo 51, comma 4, lettera c). Qualora i

fabbricati di cui al secondo (2) periodo siano concessi

in uso a dipendenti che abbiano trasferito la

loro residenza anagrafica per esigenze di lavoro

nel comune in cui prestano l’attività, per il periodo

d’imposta in cui si verifica il trasferimento e nei

due periodi successivi, i predetti canoni e spese

sono integralmente deducibili.

3. Le spese di vitto e alloggio sostenute per le trasferte

effettuate fuori dal territorio comunale dai

lavoratori dipendenti e dai titolari di rapporti di collaborazione

coordinata e continuativa sono ammesse

in deduzione per un ammontare giornaliero

non superiore ad euro 180,76; il predetto limite

è elevato ad euro 258,23 per le trasferte all’estero.

Se il dipendente o il titolare dei predetti rapporti

sia stato autorizzato ad utilizzare un autoveicolo

di sua proprietà ovvero noleggiato al fine di essere

utilizzato per una specifica trasferta, la spesa

deducibile è limitata, rispettivamente, al costo di

percorrenza o alle tariffe di noleggio relative ad

autoveicoli di potenza non superiore a 17 cavalli

fiscali, ovvero 20 se con motore diesel.

4. Le imprese autorizzate all’autotrasporto di merci,

in luogo della deduzione, anche analitica, delle

spese sostenute in relazione alle trasferte effettuate

dal proprio dipendente fuori del territorio comunale,

possono dedurre un importo pari a euro

59,65 al giorno, elevate a euro 95,80 per le trasferte

all’estero, al netto delle spese di viaggio e di trasporto.

5. I compensi spettanti agli amministratori delle

società ed enti di cui all’articolo 73 (3), comma 1,

sono deducibili nell’esercizio in cui sono corrisposti;

quelli erogati sotto forma di partecipazione

agli utili, anche spettanti ai promotori e soci fondatori,

sono deducibili anche se non imputati al

conto economico.

6. Fermo restando quanto disposto dall’articolo

109, comma 9, lettera b) le partecipazioni agli utili

spettanti ai lavoratori dipendenti, e agli associati

in partecipazione sono computate in diminuzione

del reddito dell’esercizio di competenza, indipendentemente

dalla imputazione al conto economico.

Note:

(1) Articolo sostituito dall’art. 1, DLgs. 12.12.2003 n. 344, pubblicato

in G.U. 16.12.2003 n. 291, S.O. n. 190, in vigore dall’1.1.2004.

(2) La parola “secondo” è stata sostituita alla precedente “primo”

dall’art. 6, comma 6, lett. a), DLgs. 18.11.2005 n. 247, pubblicato in

G.U. 1.12.2005 n. 280, S.O. n. 183. Ai sensi del successivo comma

13, la disposizione ha effetto per i periodi di imposta che iniziano a

decorrere dall’1.1.2004.

(3) Le parole “di cui all’articolo 73” sono state sostituite alle precedenti

“di cui all’articolo 72” dall’art. 6, comma 6, lett. b), DLgs.

18.11.2005 n. 247, pubblicato in G.U. 1.12.2005 n. 280, S.O. n. 183. Ai

sensi del successivo comma 13, la disposizione ha effetto per i periodi

di imposta che iniziano a decorrere dall’1.1.2004.

7 aprile 2025

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